CIRCOLARE 4 DEL 2025: SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA – NOVITA’ 2025

Redatto da Marco Figlioli

29 Luglio 2025

L’art. 1 co. 1 – 5 del DL 17.6.2025 n. 84, entrato in vigore il 18.6.2025, ha apportato alcune modifiche
agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (introdotti dall’art. 1 co. 81 – 83 della L. 30.12.2024
n. 207, legge di bilancio 2025) per la deducibilità, dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nonché
dalla base imponibile IRAP, delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante
taxi o noleggio con conducente (NCC).
Analoghe condizioni operano per la deducibilità delle spese di rappresentanza e di quelle per
omaggi ai clienti.

Decorrenza
Le novità introdotte dal DL 84/2025 presentano una decorrenza differenziata in relazione alla tipologia
di spesa.
In ogni caso, sia le novità previste dal DL 84/2025, sia quelle introdotte dalla L. 207/2024, impatteranno
per la prima volta sul modello REDDITI 2026, mentre non hanno ancora effetti in sede di
modello REDDITI 2025, dal momento che non ne è comunque prevista un’applicazione anteriore
al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025, per i soggetti “solari”).

2 SPESE DI TRASFERTA SOGGETTE A TRACCIABILITÀ
Ai fini della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti o ai lavoratori autonomi e della
deducibilità, in capo al datore di lavoro o committente, degli oneri sostenuti, devono essere pagate
con strumenti che consentono la tracciabilità dell’esborso le seguenti spese:
– vitto e alloggio;
– viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

Quale novità, il DL 84/2025 ha previsto che sono soggette all’obbligo di pagamento con strumenti
tracciabili solo le spese sostenute nel territorio dello Stato. Pertanto, le spese sostenute al di fuori
del territorio dello Stato possono continuare a essere sostenute in contanti o con uno degli strumenti
individuati nel successivo § 7.2.
Si ricorda che, ai fini in esame, rimangono fermi gli oneri documentali già previsti dalle disposizioni
vigenti. In altre parole, i nuovi obblighi di tracciabilità non sono sostitutivi di quelli già esistenti, ma
si sommano ad essi.

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