CIRCOLARE 2 DEL 2026: COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORE DI CASSA

CIRCOLARE 2 DEL 2026: COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORE DI CASSA

L’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, a seguito dell’intervento operato con l’art. 1 co. 74 – 77 della L.
30.12.2024 n. 207, prevede che, dall’1.1.2026, i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi debbano garantire la piena integrazione del processo di rilevazione dei
corrispettivi con quello di pagamento elettronico.
La norma ha la finalità di contrasto all’evasione fiscale e intende facilitare i controlli su eventuali
incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi.
Nello specifico, è previsto che l’integrazione tra i due processi di rilevazione (corrispettivi e pagamenti
elettronici) si realizzi assolvendo i seguenti obblighi:

– memorizzando in modo puntuale, tramite i registratori telematici o la procedura web “Documento
commerciale online”, i dati dei pagamenti elettronici, per poi trasmetterli in forma aggregata
unitamente ai dati dei corrispettivi;
– collegando gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di rilevazione dei corrispettivi.

Le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con
il provv. 31.10.2025 n. 424470.
Per quanto riguarda l’obbligo di collegamento, l’Agenzia ha chiarito che questo consiste in un abbinamento
“logico” tra i dati identificativi degli strumenti, da comunicare tramite un apposito servizio
web messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi.
Indicazioni sull’ambito applicativo e sul funzionamento del servizio sono state fornite mediante la
pubblicazione di alcune FAQ e di una Guida operativa, completata da due documenti “Allegati”, sul
sito dell’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 5.3.2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito servizio web.

CIRCOLARE 1 DEL 2026: FORFETTARIO E REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

CIRCOLARE 1 DEL 2026: FORFETTARIO E REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Il regime Forfettario concede alle imprese la possibilità di usufruire

di una riduzione dei contributi dovuti all’INPS artigiani/commercianti.

L’agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette Gestioni applicando
al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali,
ridotta del 35 per cento”.

La suddetta riduzione opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per
quella eventualmente determinata sul reddito eccedente (circ. INPS 19.2.2016 n. 35).

CIRCOLARE 6 DEL 2025: INTERVENTI EDILIZI – NOVITA’ 2025

CIRCOLARE 6 DEL 2025: INTERVENTI EDILIZI – NOVITA’ 2025

L’art. 1 co. 54 – 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei c.d. bonus “edilizi”.
In particolare, la citata legge ha allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”).
La circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Di seguito si segnalano i chiarimenti più rilevanti in relazione agli argomenti di maggiore interesse.

CIRCOLARE 5 DEL 2025: CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 – 2025

CIRCOLARE 5 DEL 2025: CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 – 2025

L’art. 1 co. 446 – 448 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che il credito d’imposta
per beni materiali 4.0, di cui all’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020, è riconosciuto, per gli investimenti
effettuati dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (ovvero entro il 30.6.2026 a condizione che entro la data
del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.
Ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, l’impresa deve trasmettere telematicamente al Ministero
delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle
spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato.
A tal fine, il MIMIT ha approvato il relativo modello di comunicazione con il DM 15.5.2025, che ha
definito le modalità attuative del credito d’imposta in esame, definendo la procedura di prenotazione
delle risorse.

L’art. 1 co. 3 del DM 15.5.2025 demanda ad un ulteriore decreto direttoriale l’individuazione dei
termini a decorrere dai quali il modello è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente
in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale
dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Con il DM 16.6.2025 sono stati quindi definiti i termini a decorrere dai quali le imprese possono
presentare il modello di comunicazione.
Tale decreto apporta inoltre alcune modifiche al DM 15.5.2025:
• dettagliando le modalità di compilazione dei modelli di comunicazione per l’acquisizione di beni
tramite leasing finanziario;
• precisando i termini procedurali per l’adeguamento alle nuove disposizioni;
• aggiornando il modello di comunicazione.

Investimenti esclusi
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente DM 24.4.2024:
• per gli investimenti completati nel 2024;
• per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31.12.2024 risulta verificata l’accettazione
dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al
20% del costo di acquisizione.