L’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, a seguito dell’intervento operato con l’art. 1 co. 74 – 77 della L.
30.12.2024 n. 207, prevede che, dall’1.1.2026, i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi debbano garantire la piena integrazione del processo di rilevazione dei
corrispettivi con quello di pagamento elettronico.
La norma ha la finalità di contrasto all’evasione fiscale e intende facilitare i controlli su eventuali
incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi.
Nello specifico, è previsto che l’integrazione tra i due processi di rilevazione (corrispettivi e pagamenti
elettronici) si realizzi assolvendo i seguenti obblighi:
– memorizzando in modo puntuale, tramite i registratori telematici o la procedura web “Documento
commerciale online”, i dati dei pagamenti elettronici, per poi trasmetterli in forma aggregata
unitamente ai dati dei corrispettivi;
– collegando gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di rilevazione dei corrispettivi.
Le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con
il provv. 31.10.2025 n. 424470.
Per quanto riguarda l’obbligo di collegamento, l’Agenzia ha chiarito che questo consiste in un abbinamento
“logico” tra i dati identificativi degli strumenti, da comunicare tramite un apposito servizio
web messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi.
Indicazioni sull’ambito applicativo e sul funzionamento del servizio sono state fornite mediante la
pubblicazione di alcune FAQ e di una Guida operativa, completata da due documenti “Allegati”, sul
sito dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 5.3.2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito servizio web.



