Il trattamento fiscale, in capo al soggetto privato ( non titolare di partita IVA), del reddito derivante dalla concessione in licenza del marchio da esso posseduto risulta essere, dopo l’introduzione del TUIR, una questione controversa e di non facile risoluzione.
Con l’entrata in vigore del TUIR è stato eliminato ogni riferimento normativo relativo al trattamento fiscale della fattispecie.
Il legislatore non ha mai fornito un chiarimento ufficiale in tema di trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla concessione in licenza di marchi da parte di soggetti privati, tuttavia l’annosa e alquanto controversa questione è stata colmata in via interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate ( attraverso la pubblicazione di due Risoluzioni: la n. 108 del 2002 e la n.30 del 2006).
L’ Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che:
-i compensi derivanti dalla concessione in licenza di marchi da parte di una persona fisica (operante al di fuori della professione o dell’attività di impresa) sono tassabili in quanto riconducibili alla categoria dei Redditi Diversi di cui all’art.67 lettera l) del TUIR (Testo unico imposte sul reddito).
L’attrazione in tale categoria di reddito è da individuarsi nell’oggetto stesso della prestazione, riconducibile nella fattispecie di produzione di reddito derivante dell’ assunzione di obblighi di fare , non fare e permettere;
Lo sfruttamento del marchio intestato ad una persona fisica e concesso in licenza, ad altro soggetto passivo, al fine di permetterne l’uso, rientrerebbe a pieno titolo nella fattispecie degli obblighi di “ permettere” ( nel caso specifico il permesso allo sfruttamento del marchio) e quindi tassabile nella categoria dei redditi diversi.
Nonostante i chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate una parte della dottrina sostiene la tesi della non tassabilità dei redditi derivanti dalla concessione di marchi da parte di una persona fisica.
NOTA BENE:Alla luce di quanto sopra detto appare alquanto difficile se non addirittura rischioso non adeguarsi a quanto precisato dall’Agenzia.
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Dott. Antonio Dinami